Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge disciplina l'apertura e la gestione di case da gioco sul territorio nazionale al fine di:

          a) contrastare il gioco d'azzardo non autorizzato e clandestino nonché tutti i fenomeni malavitosi ad esso connessi;

          b) promuovere le attività turistiche locali;

          c) disciplinare la sicurezza del gioco e dei luoghi ove esso è svolto;

          d) garantire nuove fonti di finanziamento per i comuni senza oneri per lo Stato.

Art. 2.
(Autorizzazione).

      1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è autorizzata, secondo le disposizioni della presente legge, l'apertura di case da gioco nei comuni capoluoghi di provincia che ne fanno richiesta.
      2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del Ministro dell'interno su domanda dei comuni interessati, sentita la regione o la provincia autonoma di appartenenza.
      3. L'autorizzazione ha durata trentennale ed è rinnovabile.
      4. In caso di violazione della presente legge o delle disposizioni da essa derivanti nonché in tutti i casi in cui la tutela dell'ordine pubblico o della pubblica sicurezza lo richiedano, il Ministro dell'interno può, con proprio decreto, sospendere

 

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o, nei casi più gravi, revocare l'autorizzazione di cui al comma 1.